Superbonus 110%: quando l’abuso edilizio non blocca la detrazione fiscale

Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione“.

In buona sostanza, considerando che un intervento edilizio realizzato su un immobile o edificio abusivo è a sua volta irregolare, la normativa edilizia inibisce la possibilità di accedere a detrazioni fiscali nel caso l’intervento in questione non è conforme.

Una norma che risale alla prima versione del DPR n. 380/2001 ma che nessuno aveva messo in discussione prima dell’avvento del superbonus 110%. Cosa è cambiato? è cambiata solo la consapevolezza dei contribuenti e dei tecnici che, consapevoli dell’importanza della detrazione e della possibilità di maggiori controlli da parte degli Enti preposti, hanno compreso la necessità di pratiche esenti da errori grossolani. Soprattutto per quel che riguarda la conformità edilizio-urbanistica.

Per far fronte ad una situazione edilizio-urbanistica “critica”, con il primo correttivo al Decreto Rilancio (il Decreto n. 104/2020) si è intervenuti inserendo all’art. 119 il seguente comma 13-ter:

Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi“.

Cosa significa? che per gli interventi sulle parti comuni (quindi stiamo parlando esclusivamente di condomini), sia il tecnico che deve presentare il titolo edilizio necessario per l’intervento, sia lo sportello unico per l’edilizia, dovranno asseverare e controllare lo stato legittimo esclusivamente delle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

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