L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al superbonus 110% per l’intervento ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico.
Nel caso di intervento di intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, quali spese è possibile portare in detrazione al 110% (superbonus)?
Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 7 gennaio 2021 che ci consente di fare il punto sulle detrazioni fiscali del 110%, nel caso di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento.
In particolare, dopo le modifiche apportate decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è possibile portare in detrazione anche le spese per l’ampliamento?
La detraibilità per la parte esistente
Con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Nel caso di ampliamento volumetrico, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
Ristrutturazione senza demolizione
Nel caso prospettato di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, soddisfatti tutti i requisiti previsti, l’istante avrà diritto alle detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Qualora l’immobile oggetto dell’istanza possieda le caratteristiche previste dalla normativa, l’Istante potrà fruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell’edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, ma non per il sismabonus 110% in quanto per l’intervento di ristrutturazione con ampliamento i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e, come affermato nell’istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020 n. 24, al comma 3 dell’articolo 3, precisa, infatti, che «…il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».