Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: le spese da portare in detrazione al 110%

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al superbonus 110% per l’intervento ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico.

È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 7 gennaio 2021 che ci consente di fare il punto sulle detrazioni fiscali del 110%, nel caso di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento.

In particolare, dopo le modifiche apportate decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è possibile portare in detrazione anche le spese per l’ampliamento?https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3137951760407588&output=html&h=280&adk=152256408&adf=1802011678&pi=t.aa~a.1709748299~i.7~rp.4&w=778&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1614764207&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7897817937&psa=1&ad_type=text_image&format=778×280&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoripubblici.it%2Fnews%2F2021%2F01%2FFINANZA-E-FISCO%2F25010%2FRistrutturazione-edilizia-con-ampliamento-volumetrico-le-spese-da-portare-in-detrazione-al-100%25&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=195&rw=777&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJNYWMgT1MgWCIsIjEwXzExXzYiLCJ4ODYiLCIiLCI4OC4wLjQzMjQuMTkyIixbXV0.&dt=1614764207181&bpp=3&bdt=2565&idt=-M&shv=r20210301&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D20b4824089a0ec2d-22f94d7253ba00ec%3AT%3D1612265552%3ART%3D1612265552%3AS%3DALNI_MZrRMIE_G1JyzpRqgN3r_ELIZeQLQ&prev_fmts=0x0%2C413x280%2C1200x280&nras=2&correlator=1066555321903&frm=20&pv=1&ga_vid=1238244538.1612265552&ga_sid=1614764206&ga_hid=725806752&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=3&u_java=0&u_h=1200&u_w=1920&u_ah=1177&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=350&ady=1383&biw=1843&bih=1094&scr_x=0&scr_y=96&eid=42530671%2C31060288&oid=3&pvsid=1047849182010855&pem=540&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=43%2C23%2C43%2C23%2C1920%2C23%2C1858%2C1173%2C1858%2C1094&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=Vj2AAaXGCE&p=https%3A//www.lavoripubblici.it&dtd=252

Ricordiamo, infatti, che nella nuova definizione sono adesso compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia) anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

La detraibilità per la parte esistente

Con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

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